Art. 65 · Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

Art. 65

Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2023
Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività 1.   Un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’autorità competente dello Stato membro d’origine: a) un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività; b) i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera; c) la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività; d) un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   L’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2. 4.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1114:oj#art-65