Art. 57 · Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Art. 57

Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

In vigore dal 31 mag 2023
Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi 1.   Un emittente richiedente di un token di moneta elettronica autorizzato come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token di moneta elettronica sia classificato come token di moneta elettronica significativo. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché il token di moneta elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token di moneta elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’, paragrafo 1. 2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’, paragrafo 1, da parte del token di moneta elettronica e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token di moneta elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva. 3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tale token e la rispettiva autorità competente. 4.   Laddove un token di moneta elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token di moneta elettronica sono trasferite dall’autorità competente all’ABE conformemente all’, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza. 5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token di moneta elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato membro d’origine. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma. Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato membro d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.
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