Art. 56 · Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Art. 56

Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

In vigore dal 31 mag 2023
Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi 1.   L’ABE classifica i token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’, paragrafo 1, sono soddisfatti: a) durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o b) durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token di moneta elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’. Qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o qualora il token di moneta elettronica si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro. 4.   Laddove concluda che un token di moneta elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo e lo notifica all’emittente di tale token di moneta elettronica, all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva. 5.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di detto token e la rispettiva autorità competente. 6.   Se un token di moneta elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’emittente di tale token di moneta elettronica sono trasferite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente all’ABE conformemente all’, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza. 7.   In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token di moneta elettronica significativi sono concentrati nello Stato membro d’origine. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma. Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato membro d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro. 8.   Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token di moneta elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’. Laddove concluda che taluni token di moneta elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token di moneta elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token di moneta elettronica, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva. 9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token di moneta elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di detti token e la rispettiva autorità competente. 10.   Se un token di moneta elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’emittente di tale token di moneta elettronica sono trasferite dall’ABE all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
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