Art. 48 · Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

Art. 48

Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica 1.   Una persona non presenta un’offerta al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token di moneta elettronica e: a) sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica; e b) abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’. Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli . 2.   I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione. 3.   I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo. 4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token di moneta elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. 5.   Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’, non si applica relativamente ai token di moneta elettronica esentati a norma dell’, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE. 6.   Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano alla rispettiva autorità competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token di moneta elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’offerta al pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione. 7.   In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token di moneta elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’autorità competente in conformità dell’.
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