Art. 47 · Piano di rimborso

Art. 47

Piano di rimborso

In vigore dal 31 mag 2023
Piano di rimborso 1.   Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano operativo per favorire il rimborso ordinato di ciascun token collegato ad attività, che deve essere attuato sulla base di una decisione dell’autorità competente secondo cui l’emittente non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi, tra l’altro in caso di insolvenza o, se applicabile, di risoluzione o in caso di revoca dell’autorizzazione dell’emittente, fatto salvo l’avvio di una misura di prevenzione della crisi o di una misura di gestione della crisi ai sensi, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione ai sensi dell’, punto 11, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). 2.   Il piano di rimborso dimostra la capacità dell’emittente del token collegato ad attività di effettuare il rimborso del token collegato ad attività in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva. Il piano di rimborso comprende accordi contrattuali, procedure e sistemi, inclusa la designazione di un amministratore temporaneo in conformità del diritto applicabile, per garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token collegati ad attività e per assicurare che i possessori di token collegati ad attività siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva. Il piano di rimborso garantisce la continuità di tutte le attività essenziali che sono necessarie per il rimborso ordinato e che sono svolte dagli emittenti o da qualsiasi soggetto terzo. 3.   L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di rimborso all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’ o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di rimborso ove necessario per garantirne la corretta attuazione e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di rimborso. 4.   Se del caso, l’autorità competente notifica il piano di rimborso all’autorità di risoluzione e all’autorità di vigilanza prudenziale dell’emittente. L’autorità di risoluzione può esaminare il piano di rimborso al fine di individuare nello stesso eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’emittente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’autorità competente. 5.   L’ABE emana orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare: a) il contenuto del piano di rimborso e la periodicità del riesame, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, nonché del modello di business del suo emittente; e b) i fattori che determinano l’attuazione del piano di rimborso.
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