Art. 46
Piano di risanamento
In vigore dal 31 mag 2023
Piano di risanamento
1. Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva di attività nei casi in cui l’emittente non rispetta tali requisiti.
Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’emittente relativi al token collegato ad attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.
Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:
a)
commissioni di liquidità sui rimborsi;
b)
limiti all’importo del token collegato ad attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo;
c)
sospensione dei rimborsi.
2. L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di risanamento all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’ o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento.
Se del caso, l’emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’autorità competente.
3. Se l’emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva di attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’autorità competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.
4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’autorità competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.
5. Se del caso, l’autorità competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.
Storico versioni
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