Art. 36 · Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

Art. 36

Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

In vigore dal 31 mag 2023
Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività 1.   Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva di attività. La riserva di attività è composta e gestita in modo tale che: a) siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e b) siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori. 2.   La riserva di attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva di attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva di attività, in particolare in caso di insolvenza. 3.   Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la riserva di attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva di attività di altri token. 4.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della riserva di attività e del token collegato ad attività. Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare: a) la percentuale pertinente della riserva di attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso; b) la percentuale pertinente della riserva di attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso; c) altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità; d) gli importi minimi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale. Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’ della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun token collegato ad attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente. Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso token collegato ad attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola riserva di attività per tale token collegato ad attività. 6.   Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della riserva di attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva di attività. 7.   L’emittente di un token collegato ad attività determina il valore aggregato della riserva di attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del token collegato ad attività in circolazione nei confronti dell’emittente. 8.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto: a) elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività; b) descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva di attività; c) contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva di attività; d) descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva di attività; e) indica se una parte della riserva di attività è investita conformemente all’; f) qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della riserva di attività conformemente all’, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva di attività; g) descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la riserva di attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso. 9.   Fatto salvo l’, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della riserva di attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’ o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’. 10.   L’emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’autorità competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’autorità competente. L’autorità competente può incaricare un emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui: a) all’emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’, paragrafo 3; b) all’emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’; c) si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del token collegato ad attività; d) si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello Stato membro d’origine o di un altro Stato membro. 11.   La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) ogniqualvolta possibile. Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti: a) il numero e la qualità delle controparti; b) il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi; c) l’entità della riserva di attività. 12.   Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131. Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati: a) il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi; b) l’entità della riserva di attività; c) il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva. In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.
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