Art. 32
Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
In vigore dal 31 mag 2023
Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
1. Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:
a)
i rispettivi azionisti o soci;
b)
qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti;
c)
i membri dei rispettivi organi di amministrazione;
d)
i rispettivi dipendenti;
e)
i possessori di token collegati ad attività; oppure
f)
qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera h).
2. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva di attività di cui all’.
3. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.
4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.
5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a)
i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;
b)
i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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