Art. 25 · Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

Art. 25

Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

In vigore dal 31 mag 2023
Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività 1.   Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine qualsiasi modifica prevista del loro modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività e che intervenga dopo l’autorizzazione in conformità dell’ o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’, come pure nel contesto dell’. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, qualsiasi variazione sostanziale: a) dei dispositivi di governance, inclusi le linee di segnalazione all’organo di amministrazione e il quadro di gestione dei rischi; b) delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva; c) dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività; d) del meccanismo attraverso il quale viene emesso e rimborsato un token collegato ad attività; e) dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività; f) del funzionamento della tecnologia a registro distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati usando tale tecnologia a registro distribuito; g) dei meccanismi per assicurare la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’; h) degli accordi con soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l’investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività; i) delle procedure di trattamento dei reclami; j) della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e delle politiche e procedure generali al riguardo. Gli emittenti di token collegati ad attività notificano inoltre all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine almeno 30 giorni lavorativi prima che le modifiche previste abbiano effetto. 2.   Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all’autorità competente, l’emittente di un token collegato ad attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l’ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario. L’emittente del token collegato ad attività notifica il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’autorità competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. L’autorità competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento. Durante l’esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l’autorità competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l’autorità competente riceve le informazioni supplementari richieste. 3.   Qualora l’autorità competente ritenga che le modifiche di un White Paper sulle cripto-attività possano avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria, essa consulta la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’, paragrafo 4. L’autorità competente può anche consultare l’ABE e l’ESMA in tali casi. La BCE o la banca centrale pertinente e, se del caso, l’ABE e l’ESMA emettono un parere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della consultazione di cui al primo comma. 4.   In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può chiedere all’emittente del token collegato ad attività: a) di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell’emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token collegato ad attività o delle attività di riserva; b) di adottare le opportune misure correttive per affrontare le preoccupazioni relative all’integrità del mercato, alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. L’autorità competente chiede all’emittente del token collegato ad attività di adottare misure correttive adeguate per affrontare le preoccupazioni relative al regolare funzionamento del sistema di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, se tali misure correttive sono proposte dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’, paragrafo 4, nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora la BCE o la banca centrale di cui all’, paragrafo 4, abbiano proposto misure diverse rispetto a quelle richieste dall’autorità competente, le misure proposte sono combinate o, se ciò non è possibile, è richiesta la misura più rigorosa. 5.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente comunica il White Paper sulle cripto-attività modificato all’ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale dello Stato membro interessato. L’ESMA rende disponibile, senza indebito ritardo, il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’.
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