Art. 24 · Revoca dell’autorizzazione

Art. 24

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 31 mag 2023
Revoca dell’autorizzazione 1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti: a) l’emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi; b) l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’ o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’; c) l’emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) l’emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo; e) l’emittente è soggetto a un piano di risanamento; f) l’emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività; g) l’attività dell’emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. L’emittente del token collegato ad attività notifica alla rispettiva autorità competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f). 2.   Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria. 3.   Le autorità competenti limitano l’importo di un token collegato ad attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token collegato ad attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria. 4.   Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’autorità competente dell’emittente di un token collegato ad attività le informazioni seguenti: a) un soggetto terzo di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente creditizio di cui all’ della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’ del presente regolamento, come istituto di pagamento o come istituto di moneta elettronica; b) i membri dell’organo di amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849. 5.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’emittente del token collegato ad attività applica la procedura di cui all’. 6.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’emittente di un token collegato ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’.
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