Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 31 mag 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; b) ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’; c) alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri; d) alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; e) al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; f) alle organizzazioni internazionali pubbliche. 3.   Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività. 4.   Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti: a) strumenti finanziari; b) depositi, compresi i depositi strutturati; c) fondi, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica; d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402; e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva; f) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; g) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o della direttiva 2009/138/CE; h) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); j) regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 (30) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). 5.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. 6.   Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.
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