Art. 145
Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010
In vigore dal 31 mag 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010
All’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), del regolamento (CE) n. 1060/2009, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11) e del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) e, nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d’investimento o agli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, agli emittenti di cripto-attività, agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.
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