Art. 126 · Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi

Art. 126

Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi

In vigore dal 31 mag 2023
Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi 1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’, l’ABE può concludere accordi amministrativi che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’. 2.   Lo scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ABE o delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1. 3.   Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali a un paese terzo, l’ABE applica il regolamento (UE) 2018/1725.
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