Art. 125 · Scambio di informazioni

Art. 125

Scambio di informazioni

In vigore dal 31 mag 2023
Scambio di informazioni 1.   Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’ e fatto salvo l’, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a: a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo; b) un soggetto terzo di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale; c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’; d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo; e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi; f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell’emittente di token di moneta elettronica significativi; g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi; h) una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo; i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h). 2.   Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli solo se: a) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale; b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro; c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.
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