Art. 11 · Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

Art. 11

Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica 1.   Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’ e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione. 2.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’ e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.
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