Art. 106 · Coordinamento con l’ESMA o l’ABE

Art. 106

Coordinamento con l’ESMA o l’ABE

In vigore dal 31 mag 2023
Coordinamento con l’ESMA o l’ABE 1.   L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE svolge un ruolo di facilitazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, garantisce che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se del caso, un approccio coerente. 2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione a norma dell’, paragrafo 3, di una misura da adottare a norma di tale articolo, l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, emette un parere per confermare che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, dell’ABE. 3.   Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere emesso dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.
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