Art. 105 · Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

Art. 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

In vigore dal 31 mag 2023
Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti 1.   Un’autorità competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività. 2.   Un’autorità competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che: a) una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro; b) i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace; c) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi; d) l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro. Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela. L’autorità competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe. 3.   L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti: a) la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta; b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. 4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi. 5.   L’autorità competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’autorità competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure. 6.   L’autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2. 7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’autorità competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).
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