Art. 102 · Provvedimenti cautelari

Art. 102

Provvedimenti cautelari

In vigore dal 31 mag 2023
Provvedimenti cautelari 1.   Se l’autorità competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di un offerente o di una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’ESMA. Se le irregolarità di cui al primo comma riguardano un emittente di un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o token di moneta elettronica, l’autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa anche l’ABE. 2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, le irregolarità di cui al paragrafo 1 persistono, dando luogo a una violazione del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’ESMA e, se del caso, l’ABE, adotta tutte le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. Tali misure comprendono il divieto per l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, l’emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica o il prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere ulteriori attività nello Stato membro ospitante. L’autorità competente ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e, se del caso, l’ABE. L’ESMA e, se del caso, l’ABE, ne informano la Commissione senza indebito ritardo. 3.   Qualora un’autorità competente dello Stato membro d’origine sia in disaccordo su qualsiasi misura adottata da un’autorità competente dello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all’ESMA. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010. In deroga al primo comma del presente paragrafo, se le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardano un emittente di un token collegato ad attività o token di moneta elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può sottoporre la questione all’ABE. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

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