Art. 9 · Valutazione e segnalazione

Art. 9

Valutazione e segnalazione

In vigore dal 31 mag 2023
Valutazione e segnalazione Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all’Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit – FIU) in conformità della direttiva (UE) 2015/849.
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