Art. 8 · Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti

Art. 8

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti

In vigore dal 31 mag 2023
Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti 1.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’ della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare. Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere un trasferimento di fondi, si renda conto che i dati informativi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’, paragrafo 2, lettere a) e b), all’, paragrafo 1, o all’, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, in funzione della valutazione del rischio: a) rifiuta il trasferimento; o b) richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima di effettuare l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, oppure successivamente. 2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: a) adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o b) rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a partire da quel prestatore di servizi per le cripto-attività, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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