Art. 4 · Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

Art. 4

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

In vigore dal 31 mag 2023
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi 1.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante: a) il nome dell’ordinante; b) il numero di conto di pagamento dell’ordinante; c) l’indirizzo dell’ordinante, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita dell’ordinante; e d) ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l’attuale LEI dell’ordinante purché fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento o, in sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile. 2.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario: a) il nome del beneficiario; b) il numero di conto di pagamento del beneficiario; e c) ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l’attuale LEI del beneficiario purché fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento o, in sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), qualora i trasferimenti non siano effettuati in favore di un conto o a partire da un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell’operazione, invece che dal numero di conto di pagamento. 4.   Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 3, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 5.   Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti: a) l’identità dell’ordinante è stata verificata conformemente all’ della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’ di tale direttiva; b) all’ordinante si applica l’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. 6.   Fatte salve le deroghe di cui agli , il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.
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