Art. 38 · Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

Art. 38

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

In vigore dal 31 mag 2023
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849 La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, punto 3), le lettere g) e h) sono soppresse; 2) l’ è così modificato: a) al punto 2) è aggiunta la lettera seguente: «g) prestatori di servizi per le cripto-attività;»; b) il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) “rapporto di corrispondenza”: a) la prestazione di servizi bancari da parte di una banca quale corrispondente a un’altra banca quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio; b) i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi o i rapporti istituiti a fini di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»; c) i punti 18) e 19) sono sostituiti dai seguenti: «18) “cripto-attività”: cripto-attività quale definita all’, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), tranne quando rientra nelle categorie di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi; 19) “prestatore di servizi per le cripto-attività”: fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento, ad eccezione della prestazione di consulenza sulle cripto-attività di cui all’, paragrafo 1, punto 16), lettera h), di tale regolamento; (*1)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).»;" d) è aggiunto il punto seguente: «20) “indirizzo auto-ospitato”: un indirizzo auto-ospitato quale definito all’, punto 20, del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*2)  Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).»;" 3) all’ sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ABE emana orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività devono tenere conto quando avviano rapporti d’affari o effettuano operazioni in cripto-attività. 6.   L’ABE chiarisce, in particolare, in che modo i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto dei fattori di rischio elencati nell’allegato III, anche quando effettuano operazioni con persone ed entità non contemplate dalla presente direttiva. A tal fine, l’ABE presta particolare attenzione ai prodotti, alle operazioni e alle tecnologie che hanno il potenziale di favorire l’anonimato, quali portafogli privacy, mixer o tumbler. Qualora siano individuate situazioni di rischio più elevato, gli orientamenti di cui al paragrafo 5 includono misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati prendono in considerazione per attenuare tali rischi, compresa l’adozione di procedure adeguate per individuare l’origine o la destinazione delle cripto-attività.» ; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 19 bis 1.   Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività di individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività di applicare misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure di attenuazione comprendono una o più delle misure seguenti: a) adottare misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l’identità; b) richiedere informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; c) effettuare un monitoraggio continuo e rafforzato di tali operazioni; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione di sanzioni finanziarie mirate e di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione. 2.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ABE emana orientamenti per specificare le misure di cui al presente articolo, compresi i criteri e i mezzi per l’identificazione e la verifica dell’identità del cedente o del cessionario di un trasferimento verso o da un indirizzo auto-ospitato, in particolare facendo affidamento su terzi, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici. Articolo 19 ter 1.   In deroga all’, per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all’, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, con un ente rispondente non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, gli Stati membri, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all’ della presente direttiva, impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività, quando avviano un rapporto d’affari con tale ente, di: a) determinare se l’ente rispondente è autorizzato o registrato; b) raccogliere informazioni sufficienti sull’ente rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione; c) valutare i controlli AML/CFT dell’ente rispondente; d) ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza; e) documentare le rispettive responsabilità di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza; f) per quanto riguarda i conti di cripto-attività di passaggio, accertarsi che l’ente rispondente abbia verificato l’identità e abbia svolto l’adeguata verifica in corso dei clienti che hanno accesso diretto ai conti dell’ente corrispondente, e che sia in grado di fornire, su richiesta, i pertinenti dati di adeguata verifica della clientela all’ente corrispondente. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano e registrano la loro decisione. I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull’adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all’ente rispondente. 2.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività tengano conto delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per attenuare i rischi associati all’ente rispondente. 3.   Entro il 30 giugno 2024, l’ABE emana orientamenti per specificare i criteri e gli elementi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 e le misure di attenuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, comprese le misure minime che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono adottare qualora l’ente rispondente non sia registrato o autorizzato.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 24 bis Entro il 1o gennaio 2024, l’ABE emana orientamenti che specificano le modalità di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui alla presente sezione quando i soggetti obbligati prestano servizi per le cripto-attività quali definiti all’, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, nonché trasferimenti di cripto-attività quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1113. In particolare, l’ABE specifica come e quando tali soggetti obbligati ottengono informazioni supplementari sul cedente e sul cessionario.» ; 6) all’articolo 45, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica quali definiti all’, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, ai prestatori di servizi di pagamento quali definiti all’, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e ai prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti nel loro territorio in forme diverse dalle succursali e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto del soggetto che opera su base transfrontaliera, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.» ; 7) all’articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano che i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust siano autorizzati o registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.» ; 8) all’articolo 67 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi all’, paragrafo 1, punto 3), all’, punto 2), lettera g), all’, punti 8), 18), 19) e 20), all’articolo 19 bis, paragrafo 1, all’articolo 19 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 45, paragrafo 9, e all’articolo 47, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 30 dicembre 2024.».
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