Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849; 2) «riciclaggio»: le attività di riciclaggio di cui all’, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849; 3) «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi; 4) «beneficiario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi; 5) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all’ della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell’ della direttiva 2009/110/CE che prestano servizi di trasferimento di fondi; 6) «prestatore intermediario di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento; 7) «conto di pagamento»: un conto di pagamento ai sensi dell’, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366; 8) «fondi»: fondi ai sensi dell’, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366; 9) «trasferimento di fondi»: un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: a) bonifico, quale definito all’, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366; b) addebito diretto, quale definito all’, punto 23), della direttiva (UE) 2015/2366; c) rimessa di denaro, quale definita all’, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, nazionale o transfrontaliera; d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; 10) «trasferimento di cripto-attività»: un’operazione volta a spostare le cripto-attività da un indirizzo nel registro distribuito, da un conto di cripto-attività o da altro dispositivo che consenta la conservazione delle cripto-attività a un altro, effettuata da almeno un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce per conto di un cedente o di un cessionario, indipendentemente dal fatto che il cedente e il cessionario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente e quello del cessionario coincidano; 11) «trasferimento raggruppato»: insieme di singoli trasferimenti di fondi o di trasferimenti di cripto-attività che sono inviati in gruppo; 12) «codice unico di identificazione dell’operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o determinata da un prestatore di servizi per le cripto-attività, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante e al beneficiario o la tracciabilità del trasferimento di cripto-attività fino al cedente e al cessionario; 13) «trasferimento di cripto-attività da persona a persona»: trasferimento di cripto-attività senza il coinvolgimento di alcun prestatore di servizi per le cripto-attività; 14) «cripto-attività»: cripto-attività ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi; 15) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento; 16) «prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività, che non è il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario e che riceve ed effettua un trasferimento di cripto-attività per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario o di un altro prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività; 17) «sportelli automatici per le cripto-attività» o «cripto-ATM»: terminali elettronici fisici od online che consentono a un prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere, in particolare, l’attività di servizi di trasferimento di cripto-attività di cui all’, paragrafo 1, punto 16), lettera j), del regolamento (UE) 2023/1114; 18) «indirizzo nel registro distribuito»: codice alfanumerico che identifica un indirizzo su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito (DLT) o una tecnologia simile in cui le cripto-attività possono essere inviate o ricevute; 19) «conto di cripto-attività»: conto detenuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività a nome di una o più persone fisiche o giuridiche e che può essere utilizzato per l’esecuzione di trasferimenti di cripto-attività; 20) «indirizzo auto-ospitato»: un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività; 21) «cedente»: il soggetto detentore di un conto di cripto-attività presso un prestatore di servizi per le cripto-attività, un indirizzo nel registro distribuito o un dispositivo che consenta la conservazione delle cripto-attività, e che autorizza un trasferimento di cripto-attività da tale conto, indirizzo nel registro distribuito o dispositivo o, in mancanza di tale conto, indirizzo nel registro distribuito o dispositivo, un soggetto che dà ordine di trasferire le cripto-attività o avvia il trasferimento; 22) «cessionario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di cripto-attività; 23) «identificativo del soggetto giuridico» o «LEI»: codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico; 24) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT)»: tecnologia a registro distribuito quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1114;
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