Art. 26 · Conservazione dei dati

Art. 26

Conservazione dei dati

In vigore dal 31 mag 2023
Conservazione dei dati 1.   I dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario o al cedente e al cessionario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario conservano per un periodo di cinque anni i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7, mentre i prestatori di servizi per le cripto-attività del cedente e del cessionario conservano per il medesimo periodo i dati informativi di cui agli articoli da 14 a 16. 2.   Alla scadenza del termine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività assicurano che i dati personali siano cancellati, salvo che il diritto nazionale stabilisca diversamente e determini in quali circostanze i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione solo dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione, e ove considerino ciò giustificato in quanto necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non supera i cinque anni. 3.   Se, al 25 giugno 2015, sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l’individuazione, l’indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il prestatore di servizi di pagamento può conservare tali informazioni e documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale ulteriore conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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