Art. 25 · Protezione dei dati personali

Art. 25

Protezione dei dati personali

In vigore dal 31 mag 2023
Protezione dei dati personali 1.   Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall’ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. 2.   I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento e da prestatori di servizi per le cripto-attività sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato. 3.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679 prima di instaurare un rapporto d’affari o eseguire un’operazione occasionale. Tali informazioni sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/679 e includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 4.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono in ogni momento che la trasmissione dei dati personali sulle parti coinvolte in un trasferimento di fondi o in un trasferimento di cripto-attività sia effettuata conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Il comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione dell’ABE, emana orientamenti sull’attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi nel contesto dei trasferimenti di cripto-attività. L’ABE emana orientamenti sulle procedure adeguate per determinare se eseguire, respingere, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività in situazioni in cui non può essere garantito il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.
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