Art. 23
Politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive
In vigore dal 31 mag 2023
Politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive
I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione e nazionali quando effettuano trasferimenti di fondi e di cripto-attività a norma del presente regolamento.
L’Autorità bancaria europea (ABE) emana orientamenti entro il 30 dicembre 2024 che specificano le misure di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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