Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 31 mag 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell’Unione. Esso si applica anche ai trasferimenti di cripto-attività, compresi i trasferimenti di cripto-attività eseguiti per mezzo di cripto-ATM, se il prestatore di servizi per le cripto-attività o il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario ha la sede legale nell’Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all’, lettere da a) a m) e lettera o), della direttiva (UE) 2015/2366. 3.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi o ai trasferimenti di token di moneta elettronica, quali definiti all’, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114, effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dall’operazione. Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica, il telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi o di token di moneta elettronica tra persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori per scopi diversi dalla loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale. 4.   Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento. Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di fondi qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) esso comporta il prelievo di contante da parte dell’ordinante dal proprio conto di pagamento; b) esso costituisce un trasferimento di fondi a un’autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro; c) l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto; d) esso è effettuato con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati. Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di cripto-attività qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) il cedente e il cessionario sono entrambi prestatori di servizi per le cripto-attività che agiscono per proprio conto; b) il trasferimento costituisce un trasferimento di cripto-attività da persona a persona effettuato senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività. I token di moneta elettronica, quali definiti all’, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114 sono considerati alla stessa stregua delle cripto-attività ai sensi del presente regolamento. 5.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o prestazione di servizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849; b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell’operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o prestazione di servizi; c) l’importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1113:oj#art-2