Art. 16 · Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Art. 16

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

In vigore dal 31 mag 2023
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario 1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se i dati informativi di cui all’, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente e al cessionario siano inclusi nel trasferimento o nel trasferimento raggruppato di cripto-attività, o vi facciano seguito. 2.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ottiene e conserva i dati informativi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente. Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cessionario o da questi controllato. 3.   Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario di cui all’, paragrafo 2, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 4.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti: a) l’identità del cessionario è stata verificata conformemente all’ della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’ di tale direttiva; b) al cessionario si applica l’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.
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