Art. 15 · Trasferimenti raggruppati di cripto-attività

Art. 15

Trasferimenti raggruppati di cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2023
Trasferimenti raggruppati di cripto-attività Nel caso di un trasferimento raggruppato di cripto-attività proveniente da un unico cedente, l’, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all’, paragrafi 6 e 7, e che i singoli trasferimenti siano corredati dell’indirizzo nel registro distribuito del cedente, qualora si applichi l’, paragrafo 2, lettera b), del numero di conto di cripto-attività del cedente, qualora si applichi l’, paragrafo 2, lettera c), o del codice unico di identificazione dell’operazione, qualora si applichi l’, paragrafo 3.
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