Art. 11
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
In vigore dal 31 mag 2023
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l’ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.
2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:
a)
in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell’Unione, i dati informativi di cui all’;
b)
in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 2, lettere a) e b);
c)
in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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