Art. 1 · Misure di liberalizzazione degli scambi

Art. 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

In vigore dal 31 mag 2023
Misure di liberalizzazione degli scambi 1.   Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti: a) l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti; b) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale. 2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento. 3.   L’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Ucraina.
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