Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/33

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/33

In vigore dal 30 mag 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/33 Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato: 1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata 1.   In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato: a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure c) se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. 2.   In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986. 3.   In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta “Condado de Huelva”, “Málaga” e «Jerez-Xérès-Sherry”, il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione “Montilla-Moriles”.» ; 2) l’articolo 6 è soppresso; 3) l’articolo 10 è soppresso; 4) all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l’esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»; 5) l’articolo 12 è soppresso; 6) all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»; 7) l’articolo 14 è soppresso; 8) l’articolo 15 è soppresso; 9) all’articolo 17, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»; 10) l’articolo 20 è soppresso; 11) l’articolo 22 è soppresso; 12) all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie seguenti possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo: a) le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica; b) l’indicazione dell’importatore; c) il numero di lotto; e d) il termine minimo di conservazione.» ; 13) all’articolo 45, il paragrafo 3 è soppresso; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 48 bis Elenco degli ingredienti 1.   Il termine “uve” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli. 2.   Il termine “mosto di uve concentrato” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli. 3.   Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti figurano nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934. 4.   Fatto salvo l’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, i termini da utilizzare per indicare nell’elenco degli ingredienti i composti enologici che provocano allergie o intolleranze sono quelli che figurano nell’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934. 5.   Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene... e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale. 6.   L’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. 7.   L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.» ; 15) all’articolo 51, il quarto comma è soppresso; 16) all’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma: «In deroga al primo comma, lettera a), i produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina.»; 17) all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso delle indicazioni e le norme di presentazione di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 e all’articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (*1), oppure vietarli o riservarli ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.» (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46)." ; 18) nell’allegato III, parte B, la tabella è sostituita dalla seguente: «Termini Condizioni di impiego сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt Se il tenore di zucchero non è superiore: — a 4 g/l oppure — a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo. полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo di cui sopra ma non supera: — 12 g/l oppure — 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo. полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko Se il tenore di zuccheri è superiore al massimo fissato nella seconda riga della presente tabella, ma non supera i 45 g/l. сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l.».
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