Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mag 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214999510), originari della Bielorussia. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, sono pari al 10,6 %. 3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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