Art. 1 · Rischio di liquidazione disordinata

Art. 1

Rischio di liquidazione disordinata

In vigore dal 25 mag 2023
Rischio di liquidazione disordinata 1.   Durante il processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti, tenendo conto della forma giuridica, del modello imprenditoriale, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività di un’impresa di investimento, misurano il rischio di liquidazione disordinata dell’attività dell’impresa di investimento determinando l’importo del capitale che sarebbe ritenuto adeguato per la liquidazione ordinata dell’impresa in scenari plausibili. 2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla complessità, al profilo di rischio e al campo di attività dell’impresa di investimento, nonché all’impatto potenziale che la sua liquidazione eserciterebbe sui clienti e sui mercati, e comprende quanto segue: a) una stima degli orizzonti temporali realistici di liquidazione dell’impresa di investimento; b) una valutazione dei compiti operativi e delle funzioni giuridiche dell’impresa di investimento durante il processo di liquidazione su un orizzonte temporale realistico; c) l’individuazione e la valutazione dei costi fissi e variabili significativi; d) l’individuazione e la valutazione dei rischi o degli elementi di rischio sostanziali che potrebbero materializzarsi durante il processo di liquidazione; e) qualsiasi altro aspetto pertinente per il processo di liquidazione. 3.   Ove si applichi la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti tengono conto delle informazioni disponibili sulle azioni di risanamento e sui dispositivi di governance nel piano di risanamento o nel piano di risanamento di gruppo dell’impresa di investimento ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), se le autorità competenti ritengono tali informazioni sufficientemente credibili e affidabili. 4.   Per le imprese di investimento soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti includono nella misurazione gli elementi seguenti: a) i costi di chiusura, comprese le spese di contenzioso ai fini del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo; b) la perdita di entrate e la perdita del valore netto di realizzo delle attività attese per effetto del processo di liquidazione ai fini del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. 5.   Le autorità competenti individuano e quantificano i costi significativi e i rischi o gli elementi di rischio sostanziali e determinano il capitale ritenuto adeguato per assorbirli conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le autorità competenti utilizzano le pertinenti metriche qualitative indicative di cui all’, paragrafo 1, e le combinano con un’analisi statica e storica delle tendenze, esprimendo, se del caso, il loro giudizio esperto. 6.   Il capitale ritenuto adeguato a coprire il rischio di liquidazione disordinata dell’attività di un’impresa di investimento misurato conformemente al presente articolo è almeno pari al requisito relativo alle spese fisse generali di tale impresa di investimento calcolato conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
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