Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 25 mag 2023
Modifiche Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue: 1) l’articolo7 bis è modificato come segue: a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente periodo: «Se l’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente ritiene che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo precisa nella sua proposta.»; b) è inserito il seguente paragrafo 7 bis: «7 bis   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che debba essere irrogata una sanzione, ma che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, decide se e in quale misura la sanzione debba essere pubblicata.» ; 2) all’articolo 8, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) modificare la decisione del Comitato esecutivo apportando modifiche a uno dei seguenti elementi: i) l’importo della sanzione da irrogare; ii) i motivi che hanno dato luogo a un’infrazione; iii) se e in quale misura la sanzione è pubblicata;»; 3) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1.   La BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le decisioni che impongono sanzioni in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE, una volta che la decisione sia divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2532/98. La pubblicazione comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità dell’impresa interessata, nonché l’importo e la natura della sanzione, a meno che il Comitato esecutivo stabilisca che tale pubblicazione: a) sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario, ovvero un’indagine penale in corso; b) cagioni, nella misura in cui possa essere accertato, un danno sproporzionato all’impresa interessata; ovvero c) comporti la pubblicazione di informazioni riservate, che metterebbero a rischio legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza, quali la sicurezza e la protezione dell’integrità delle banconote in euro, o la gestione sicura dei rischi informatici o operativi per i sistemi di pagamento di importanza sistemica. Nei casi di cui al secondo comma, lettere da a) a c), le decisioni relative alle sanzioni sono pubblicate in forma anonima. In alternativa, se è probabile che tali circostanze vengano meno entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente. Ai fini del secondo comma, lettera c), la BCE può decidere di non pubblicare una decisione che irroga una sanzione se ritiene che il rischio per legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza non possa essere attenuato pubblicando le decisioni pertinenti in forma anonima o rinviandone la pubblicazione, come indicato al comma precedente. Qualora la decisione che irroga una sanzione sia oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la BCE senza indebito ritardo pubblica anche sul proprio sito Internet ufficiale informazioni sullo stato del ricorso in questione e sul relativo esito. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo rimangono sul sito Internet ufficiale della BCE per almeno cinque anni.» ; 4) all’articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 7: «7.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 4, primo trattino, e al paragrafo 5, la BCE pubblica la sanzione irrogata conformemente all’articolo 9, paragrafo 1. Se il Comitato esecutivo accetta una proposta presentata dalla banca centrale nazionale competente in cui si stabilisce che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, può decidere di pubblicare tale decisione in forma anonima o di rinviare tale pubblicazione. Qualora si applichi l’eccezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), il Comitato esecutivo può decidere di non pubblicare la sanzione imposta.» .
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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