Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 mag 2023
L’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 è sostituito dal testo seguente: «È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare soggetto al dazio compensativo comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1033:oj#art-2