Art. 9
Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate
In vigore dal 25 mag 2023
Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate
1. Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:
a)
una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui all’;
b)
una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuati al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo;
c)
il nome del sito di produzione registrato.
2. Le piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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