Art. 6 · Misure in caso di confermata presenza dell’organismo nocivo specificato

Art. 6

Misure in caso di confermata presenza dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 25 mag 2023
Misure in caso di confermata presenza dell’organismo nocivo specificato 1.   Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031. Tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all’organismo nocivo specificato. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato. 2.   L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata come segue: a) in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione dotati di protezione fisica, l’area delimitata è costituita almeno dal sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; b) in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione diversi da quelli di cui alla lettera a), l’area delimitata è costituita da: i) una zona infestata comprendente almeno il sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; ii) una zona cuscinetto di almeno 30 m intorno alla zona infestata. 3.   Nell’area delimitata, l’autorità competente o l’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente: a) per i siti di produzione destinati alla produzione di piante da impianto specificate o alla produzione di sementi specificate: i) rimuove immediatamente e distrugge tutti i lotti infetti delle piante da impianto specificate e, se del caso, il relativo substrato colturale e le sementi specificate derivanti da tali lotti. La rimozione e la distruzione sono effettuate in modo che non vi siano rischi di diffusione dell’organismo nocivo specificato; ii) applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di trasporto, per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato agli altri lotti presenti nel sito di produzione e alle colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione; iii) distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato; b) per i siti di produzione destinati alla produzione di frutti specificati: i) rimuove tutte le piante specificate infette dal sito di produzione e le distrugge, almeno alla fine del periodo di coltivazione. La rimozione è effettuata in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato; ii) applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di imballaggio e di trasporto dei frutti, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato a colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione; iii) distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
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