Art. 4
Misure in caso di presenza sospetta o constatata dell’organismo nocivo specificato
In vigore dal 25 mag 2023
Misure in caso di presenza sospetta o constatata dell’organismo nocivo specificato
1. Chiunque nel territorio dell’Unione sospetti o constati la presenza dell’organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l’autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta di tale organismo nocivo.
2. Quando riceve tali informazioni, l’autorità competente:
a)
le registra immediatamente;
b)
adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato;
c)
provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante specificate, sementi specificate o frutti specificati che possono essere infetti dall’organismo nocivo specificato sia immediatamente informato:
i)
della presenza o sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato; e
ii)
dei possibili rischi associati all’organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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