Art. 10 · Introduzione nell’Unione delle sementi specificate

Art. 10

Introduzione nell’Unione delle sementi specificate

In vigore dal 25 mag 2023
Introduzione nell’Unione delle sementi specificate 1.   Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano tutti i seguenti elementi: a) una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: i) le piante madri delle sementi specificate in questione sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato; ii) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da più di 30 piante madri tale lotto di sementi specificate, prima della trasformazione, è stato sottoposto a campionamento e prove, come stabilito nell’allegato, per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, e in base a tali prove è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato; iii) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da 30 o meno piante madri, il campionamento e le prove, come stabilito nell’allegato, sono stati effettuati sulle sementi specificate o su ciascuna singola pianta madre di tali sementi specificate. In base a tali prove le sementi specificate o le piante madri sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato; b) informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri. 2.   Le sementi specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le sementi specificate che sono state raccolte prima del 31 agosto 2023 e che, prima della loro introduzione nell’Unione, sono risultate conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, possono essere introdotte nel territorio dell’Unione accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figura la seguente dichiarazione: «Le sementi sono state raccolte prima del 31 agosto 2023 e sono risultate conformi al regolamento (UE) 2020/1191».
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