Art. 3 · Entrata in vigore e applicabilità

Art. 3

Entrata in vigore e applicabilità

In vigore dal 24 mag 2023
Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2024. Tuttavia: a) il punto 5, lettera b), dell’allegato si applica a decorrere dal 25 maggio 2026; b) il punto 5, lettera d), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2028 per quanto riguarda la modifica dell’allegato V, punto SpA.HEMS.110, lettera e), del regolamento (UE) n. 965/2012; c) il punto 5, lettera f), dell’allegato del presente regolamento si applica solo alle operazioni HEMS di cui all’allegato I, punto 61, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 a decorrere dal 25 maggio 2028; d) il punto 5, lettera g), dell’allegato del presente regolamento si applica solo alle operazioni HEMS di cui all’allegato I, punto 61, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 a decorrere dal 25 maggio 2026; e) i punti 6 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dal 14 giugno 2023. f) gli Stati membri possono decidere di utilizzare il modulo di cui all’allegato II, appendice II, del regolamento (UE) n. 965/2012, modificato dal punto 2, lettera b), dell’allegato del presente regolamento solo quando rilasciano nuovi certificati di operatore aereo o apportano modifiche ai certificati esistenti, conformemente all’allegato II, punti ARO.GEN.310 o ARO.GEN.330, del regolamento (UE) n. 965/2012.
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