Art. 5
Valutazione del rischio operativo che incide sulla liquidità
In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione del rischio operativo che incide sulla liquidità
Le autorità competenti valutano le conseguenze di uno qualsiasi degli eventi operativi seguenti sulla liquidità dell’impresa di investimento:
a)
la mancata disponibilità dei sistemi dell’impresa di investimento utilizzati per accedere al mercato o alle fonti di finanziamento;
b)
un’interruzione dei servizi presso depositari e banche corrispondenti;
c)
frodi esterne o interne;
d)
indennizzi e richieste di indennizzo in relazione a errori di esecuzione degli ordini.
Storico versioni
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