Art. 3
Valutazione del rischio di liquidità derivante dal finanziamento ( funding)
In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione del rischio di liquidità derivante dal finanziamento (
funding)
Nel valutare la disponibilità e la qualità delle fonti di finanziamento di un’impresa di investimento, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
la disponibilità delle fonti di finanziamento esistenti e l’accesso a fonti di finanziamento di emergenza prestabilite;
b)
l’eventualità che tali fonti di finanziamento siano o meno garantite;
c)
la valuta di tali fonti di finanziamento;
d)
l’importo delle attività non vincolate che sarebbero disponibili per ottenere finanziamenti garantiti;
e)
le diverse scadenze di tali fonti di finanziamento in funzione della loro data di scadenza più prossima e della prima data utile alla quale possono essere impiegate in base al contratto;
f)
il rischio di perturbazione dei flussi di cassa giornalieri dell’impresa di investimento causato da un’interruzione delle sue linee di credito;
g)
altre fonti di finanziamento impegnate ma non utilizzate fornite all’impresa di investimento.
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