Art. 3 · Valutazione del rischio di liquidità derivante dal finanziamento ( funding)

Art. 3

Valutazione del rischio di liquidità derivante dal finanziamento ( funding)

In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione del rischio di liquidità derivante dal finanziamento ( funding) Nel valutare la disponibilità e la qualità delle fonti di finanziamento di un’impresa di investimento, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti: a) la disponibilità delle fonti di finanziamento esistenti e l’accesso a fonti di finanziamento di emergenza prestabilite; b) l’eventualità che tali fonti di finanziamento siano o meno garantite; c) la valuta di tali fonti di finanziamento; d) l’importo delle attività non vincolate che sarebbero disponibili per ottenere finanziamenti garantiti; e) le diverse scadenze di tali fonti di finanziamento in funzione della loro data di scadenza più prossima e della prima data utile alla quale possono essere impiegate in base al contratto; f) il rischio di perturbazione dei flussi di cassa giornalieri dell’impresa di investimento causato da un’interruzione delle sue linee di credito; g) altre fonti di finanziamento impegnate ma non utilizzate fornite all’impresa di investimento.
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