Art. 2 · Valutazione del rischio di liquidità derivante dai servizi e dalle attività di investimento e dai servizi accessori

Art. 2

Valutazione del rischio di liquidità derivante dai servizi e dalle attività di investimento e dai servizi accessori

In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione del rischio di liquidità derivante dai servizi e dalle attività di investimento e dai servizi accessori 1.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 1) o 2), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) le caratteristiche specifiche dei servizi prestati ai clienti, in particolare il disallineamento temporale tra le commissioni percepite dai clienti e le commissioni pagate alle piattaforme di negoziazione per la trasmissione o l’esecuzione di ordini per conto dei clienti; b) il deflusso di liquidità dovuto all’aumento delle commissioni addebitate per l’accesso alle piattaforme di negoziazione o dovuto a condizioni meno favorevoli, tra cui la riduzione dei giorni per estinguere gli effetti a carico dell’impresa di investimento; c) ritardi nel pagamento delle commissioni dovute dai clienti. 2.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero per le posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento; b) il rischio di liquidità derivante dal rischio di una variazione di prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi all’emittente dello strumento o all’emittente dello strumento sottostante e dalla variazione di prezzo di uno strumento dovuta a una variazione del livello dei tassi di interesse o a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso alle caratteristiche specifiche dei singoli strumenti; c) le caratteristiche specifiche delle attività di negoziazione dell’impresa di investimento, in particolare il profilo di scadenza delle operazioni, l’eventualità di operazioni a lungo termine e le valute delle operazioni; d) il livello di gravami sulle attività, le caratteristiche della garanzia reale da fornire, in particolare la scadenza e la valuta, e l’eventualità che le attività fornite come garanzia reale possano essere riutilizzate o reimpegnate dalle controparti dell’impresa di investimento; e) il livello di margine infragiornaliero che l’impresa di investimento può essere contrattualmente tenuta a costituire in circostanze normali e in condizioni di stress; f) se l’impresa di investimento dispone di attività liquide o di altre risorse di liquidità sufficienti per mantenere le attività di negoziazione in caso di mancato regolamento o interruzione dei servizi presso depositari o banche corrispondenti; g) il mancato regolamento di un’operazione di negoziazione alla data concordata perché il venditore non consegna i titoli o l’acquirente non consegna i fondi al momento opportuno. 3.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 4), 5) o 7), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) gli accordi contrattuali dell’impresa di investimento riguardanti le commissioni percepite in relazione al rendimento dei portafogli dei clienti; b) il disallineamento temporale tra le commissioni che l’impresa di investimento percepisce dai clienti e le commissioni che l’impresa di investimento paga ai prestatori di servizi specificamente connessi alle sue attività, tra cui analisi di mercato, relazioni specialistiche, analisi di portafoglio generiche o personalizzate e servizi di aggregazione; c) se l’impresa di investimento delega la gestione delle attività, il disallineamento temporale tra le commissioni che l’impresa di investimento percepisce dai clienti e le commissioni che l’impresa di investimento paga al soggetto finanziario destinatario della delega; d) se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato la gestione delle attività all’impresa di investimento, il disallineamento temporale tra le commissioni che l’impresa di investimento percepisce dal soggetto delegante e le spese sostenute dall’impresa di investimento in relazione alla delega; e) gli accordi contrattuali conclusi tra l’impresa di investimento e gli agenti collegati, compresi i tempi e la frequenza dei pagamenti in favore di tali agenti; f) ritardi nel pagamento delle commissioni dovute dai clienti. 4.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 8) o 9), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) il disallineamento temporale tra le commissioni percepite dai clienti e le commissioni pagate ai prestatori di servizi; b) ritardi nel pagamento delle commissioni dovute dai clienti. 5.   Per le imprese di investimento che prestano i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) gli importi in essere dei crediti e dei prestiti concessi ai clienti; b) il profilo di liquidità delle garanzie reali e i limiti alla loro liquidazione legati al mercato o di carattere giuridico; c) gli importi in essere dei crediti e dei prestiti concessi ai clienti che sono in stato di default.
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