Art. 1
Valutazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità che giustificano requisiti specifici in materia di liquidità
In vigore dal 17 mag 2023
Valutazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità che giustificano requisiti specifici in materia di liquidità
1. Le autorità competenti, tenendo conto delle dimensioni, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, valutano attentamente il requisito specifico in materia di liquidità di cui all’articolo 42 della direttiva (UE) 2019/2034 determinando l’importo adeguato delle attività liquide che l’impresa di investimento è tenuta a detenere per coprire il fabbisogno di liquidità derivante dalle proprie attività. Le autorità competenti determinano tale importo prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio che possono influire sulla posizione di liquidità di un’impresa di investimento e generare squilibri di liquidità, compresi i fattori seguenti:
a)
l’eventuale presenza di un rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori specifici ai sensi dell’ del presente regolamento;
b)
l’eventuale presenza di un rischio di liquidità derivante dalla mancata disponibilità di fonti di finanziamento ai sensi dell’ del presente regolamento;
c)
l’eventuale esistenza di eventi esterni che incidano sulla liquidità ai sensi dell’ del presente regolamento;
d)
l’eventuale esistenza di un rischio operativo che incida sulla liquidità ai sensi dell’ del presente regolamento;
e)
l’eventuale esistenza di un rischio reputazionale che incida sulla liquidità ai sensi dell’ del presente regolamento;
f)
l’eventuale inadeguatezza della gestione e del controllo del rischio di liquidità ai sensi dell’ del presente regolamento;
g)
qualora l’impresa di investimento appartenga a un gruppo, la struttura del gruppo e il suo impatto sulla liquidità dell’impresa di investimento ai sensi dell’ del presente regolamento.
2. Per le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti valutano i fattori e gli elementi del rischio di liquidità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g). La valutazione del rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), può tuttavia concentrarsi sul rischio di liquidità derivante dalla perdita di reddito risultante dalla gestione del portafoglio, sul rischio di liquidità derivante dalla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione quali definiti all’, paragrafo 1, punti 22) e 23), della direttiva 2014/65/UE nonché dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori.
3. Nel valutare il fabbisogno di liquidità conformemente ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti provvedono a:
a)
tenere conto di tutti gli elementi che possono avere un effetto negativo rilevante sul fabbisogno di liquidità di un’impresa di investimento in circostanze normali e in condizioni di stress;
b)
tenere conto dei dati storici disponibili, per un periodo di tempo ritenuto sufficiente, su tutti gli elementi seguenti:
i)
i disallineamenti tra attività liquide o altre risorse di liquidità e il fabbisogno di liquidità,
ii)
le tendenze storiche della capacità di liquidità,
iii)
le variazioni significative osservate delle attività liquide e del fabbisogno di liquidità;
c)
tenere conto dell’esistenza di accordi di compensazione (netting) contrattuale soggetti alle condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/2033 o di altri meccanismi di attenuazione del rischio che ridurrebbero efficacemente il potenziale deflusso netto di liquidità di un’impresa di investimento verso controparti centrali, partecipanti diretti, enti creditizi o altre imprese di investimento;
d)
determinare se l’impresa di investimento dispone di processi, meccanismi e strategie solidi per misurare, sorvegliare e gestire il rischio di liquidità di cui agli articoli 24 e 26 della direttiva (UE) 2019/2034;
e)
tenere conto delle potenziali interconnessioni tra i fattori di cui al paragrafo 1;
f)
basare la valutazione su informazioni affidabili, accurate e aggiornate.
Ai fini della lettera a), per «condizioni di stress» si intendono lo stress di mercato e lo stress inerente a un’impresa di investimento quando i finanziamenti (funding) potrebbero non essere accessibili in modo tempestivo o efficiente sotto il profilo dei costi.
4. Quando si applica l’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti applicano gli articoli da 2 a 7 del presente regolamento nella valutazione dei rischi di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità dell’impresa di investimento madre nell’Unione, della holding di investimento madre nell’Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sulla base della situazione consolidata di queste ultime.
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