Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 mag 2023
Nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento 4 giugno 2023 solo la società «Société des Produits Nestlé S.A.» (15) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di «Société des Produits Nestlé S.A.».
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