Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 2023
Nei cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2023, solo la società SAVANNA Ingredients GmbH (11) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di SAVANNA Ingredients GmbH.
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