Art. 9 · Obblighi dei fabbricanti

Art. 9

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 10 mag 2023
Obblighi dei fabbricanti 1.   All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’. 2.   Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto, la documentazione tecnica di cui al primo comma contiene anche, se del caso: a) un’analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto; e b) l’elenco di eventuali norme europee pertinenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), o all’ applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto dall’. Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all’, paragrafo 1, o all’, è stata applicata solo in parte, i fabbricanti identificano le parti che sono state applicate. 3.   I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 sia aggiornata. Essi tengono tale documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e tali autorità possono accedervi su richiesta. 4.   I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché i prodotti fabbricati in serie continuino a essere conformi all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’. 5.   I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. 6.   I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 7.   I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza. 8.   Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha immesso sul mercato sia un prodotto pericoloso, a) adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso; b) ne informa immediatamente i consumatori, conformemente all’ o 36, o a entrambi; e c) ne informa immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato. Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il fabbricante fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. 9.   La Commissione garantisce che le informazioni destinate ad avvertire i consumatori possano essere fornite dai fabbricanti tramite il Safety Business Gateway e siano messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo. 10.   I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, le persone responsabili e i fornitori dei mercati online nella catena di fornitura in questione siano informati tempestivamente di qualsiasi problema di sicurezza da essi individuato. 11.   I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto. 12.   I fabbricanti indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e tengono un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata per rendere il prodotto conforme. 13.   Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.
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