Art. 48 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1025/2012

Art. 48

Modifiche del regolamento (UE) n. 1025/2012

In vigore dal 10 mag 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 1025/2012 Il regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato: 1) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Se una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui all’ di tale regolamento e i requisiti specifici di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (*1)  Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).»;" 2) all’, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata o una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione o in tale regolamento, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o del comitato istituito da tale regolamento, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide: a) di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in questione elaborata a sostegno di detto regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; e b) di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in questione elaborata a sostegno di tale regolamento nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate e alle norme europee elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione informa l’organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate o delle norme europee in questione elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988».
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