Art. 47 · Valutazione e riesame

Art. 47

Valutazione e riesame

In vigore dal 10 mag 2023
Valutazione e riesame 1.   Entro il 13 dicembre 2029, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione valuta se il presente regolamento, e in particolare gli , ha raggiunto l’obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, tenendo conto al contempo del suo impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI, e delle sfide poste dalle nuove tecnologie. 2.   Entro il 13 dicembre 2029 la Commissione elabora una relazione di valutazione dell’attuazione dell’. Tale relazione valuta in particolare la portata, gli effetti, e i costi e benefici di detto articolo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 3.   Entro il 13 dicembre 2027 la Commissione valuta le modalità di attuazione delle disposizioni sulla rimozione dei contenuti illeciti dai mercati online di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6, mediante un sistema di notifica dell’Unione progettato e sviluppato nell’ambito del portale Safety Gate. Tale valutazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 4.   Entro 13 dicembre 2026 la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento dell’interconnessione tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020 e il portale Safety Gate di cui al presente regolamento, comprese informazioni sulle rispettive funzionalità, su ulteriori miglioramenti o, se del caso, sullo sviluppo di una nuova interfaccia. 5.   Entro il 13 dicembre 2029 la Commissione elabora una relazione di valutazione dell’attuazione dell’. Tale relazione valuta in particolare l’efficacia e gli effetti preventivi delle sanzioni imposte a norma di detto articolo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 6.   Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione del presente regolamento.
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